ACCESSO CIVICO (art. 5, co. 1 del decreto trasparenza)
Istruzioni per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di accesso civico
Definizione di “accesso civico”: il diritto di “accesso civico”, ai sensi dell’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza, costituisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico: la richiesta di accesso civico deve essere inoltrata al Responsabile per la trasparenza dell’Ente. Per la presentazione di una richiesta di accesso civico può essere utilizzata l’apposita modulistica (allegato 1) scaricabile dalla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale (sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico”). Tale modulistica è diretta esclusivamente ad agevolare i richiedenti nella presentazione della domanda; di conseguenza, l’uso da pate del richiedente di un formato o di un modulo diverso da quello reso disponibile online dall’Amministrazione non può mai comportare l’inammissibilità o I’ irricevibilità della richiesta. La richiesta può essere inviata telematicamente all’indirizzo di posta elettronica: aziendaconsortileb02@libero.it oppure all’indirizzo PEC aziendaconsortileb02@pec.it
Si precisa che, nei casi di trasmissione per via telematica, ai sensi dell’art. 65, co. 1, del CAD, le richieste sono considerate valide se alternativamente:
- sono sottoscritte dal richiedente e accompagnate da copia di un valido documento d’identità;
- sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- sono sottoscritte con firma digitale.
In alternativa, la richiesta può essere trasmessa in qualsiasi altra modalità (consegna a mano o a mezzo posta) al Responsabile per la trasparenza dell’Ente. In tale caso, alla richiesta dovrà essere sempre allegata copia di un valido documento d’identità del richiedente. Ai sensi dell’art. 5. co. 1 del decreto trasparenza il diritto di accesso civico spetta a chiunque, a prescindere dalla qualità o condizione del richiedente e, ai sensi del successivo comma 3, il relativo esercizio “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Di conseguenza l’identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di accesso civico; tuttavia la stessa è indispensabile per una corretta gestione della richiesta, ne deriva, pertanto, che l’identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta, e che nei casi di richieste anonime o provenienti da soggetti la cui identità risulti incerta, il Responsabile per la trasparenza deve invitare il richiedente ad identificarsi.
ACCESSO GENERALIZZATO FOIA – Freedom Of Information Act
Definizione di “accesso generalizzato”: il diritto di “accesso generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del decreto trasparenza, rappresenta il diritto di chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza.
Istruzioni per la presentazione delle richieste di accesso generalizzato
Modalità per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato per la presentazione delle richieste di accesso generalizzato, l’Azienda Speciale Consortile B02 mette a disposizione una idonea modulistica scaricabile dalla sezione dedicata del sito istituzionale denominata “Altri Contenuti – Accesso civico”.
Tale modulistica è diretta esclusivamente ad agevolare i richiedenti nella presentazione della domanda. Di conseguenza, in conformità del criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato, l’uso da parte del richiedente di un formato o di un modulo diverso da quello reso disponibile dall’Amministrazione non può mai comportare l’inammissibilità o l’irricevibilità della richiesta.
La richiesta di accesso generalizzato può essere trasmessa in via telematica alla casella di posta elettronica aziendaconsortileb02@libero.it oppure alla casella di posta elettronica certificata aziendaconsortileb02@pec.it.
La consultazione delle suindicate caselle di posta elettronica è di competenza dell’Ufficio legale/amministrativo il quale, ricevuta la richiesta, individua l’Ufficio comunale detentore del documento, informazione o dato oggetto della stessa e provvede tempestivamente a trasmetterla, a mezzo PEC, allo stesso, informando contestualmente il richiedente dell’avvenuta trasmissione. L’Ufficio individuato quale Ufficio detentore, una volta ricevuta la richiesta e qualificata la stessa correttamente come di propria competenza, provvede tempestivamente alla relativa protocollazione.
Oltre alla modalità telematica sono previste le seguenti ulteriori modalità di trasmissione della richiesta:
- mediante consegna a mano al Protocollo Generale dell’Azienda Speciale Consortile B02 situato in via Mazzini, 13 82018 San Giorgio del Sannio BN, nell’orario di apertura al pubblico 9:00 – 13:00;
- a mezzo posta al Protocollo Generale dell’Azienda Speciale Consortile B02 situato in via Mazzini, 13 82018 San Giorgio del Sannio BN.
Si precisa che nei casi di trasmissione della richiesta per via telematica ai sensi dell’art. 65, co. 1 del CAD, le richieste sono considerate valide se, alternativamente:
- sono sottoscritte dal richiedente e accompagnate da copia di un valido documento d’identità;
- sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- sono sottoscritte con firma digitale.
Invece, in caso di trasmissione in modalità non telematica la richiesta dovrà essere sempre accompagnata da una copia di un valido documento d’identità.
Oggetto della richiesta: ai sensi dell’art.5, co. 3 del decreto trasparenza, l’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti. Laddove, tuttavia, l’indicazione degli stessi dovesse risultare poco chiara, nel senso che la richiesta dovesse essere formulata in termini vaghi e tali da non consentire l’identificazione dell’oggetto della richiesta (cd. “richiesta generica”) oppure configurarsi come diretta all’accertamento del possesso di dati o documenti da parte dell’Amministrazione (cd. richiesta esplorativa’), le Linee Guida ANAC stabiliscono che l’Ente è tenuto ad assistere il richiedente al fine di giungere a un’adeguata definizione dell’oggetto della domanda e che l’Amministrazione, prima di decidere per l’inammissibilità di una domanda deve inviare il richiedente a precisare l’oggetto della stessa.